{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1994-13_1995-08-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17201&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=96&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6e485cb537fd46e459c4c5dcd44d66f8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1994.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.08.1995 11.1994.13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.08.1995 11.1994.13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.08.1995 11.1994.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:22:24", "Checksum": "473b45ebc5be65a57482376c15632588", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.08.1995 11.1994.13\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2. Per l’art. 376 CPC i provvedimenti cautelari possono essere ordinati dal giudice, su istanza di parte, quando esista fondato motivo di temere che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole (cpv. 1). Provvedimenti cautelari possono essere ordinati, tra l’altro, nelle azioni possessorie (cpv. 2 lett. a), per impedire un danno che rischia di prodursi (lett. b) e per la conservazione in genere dell’oggetto della lite e dello stato di fatto (lett. c). Secondo la legge e la giurisprudenza che la interpreta, tre sono i requisiti essenziali che devono essere adempiuti perché si possano ordinare provvedimenti cautelari: l’urgenza, il notevole pregiudizio e la parvenza di buon diritto insita nell’azione di merito. La ricorrenza di tali elementi deve essere esaminata d’ufficio (Rep. 1989 127 con riferimenti, 1983 273, 1981 165); la mancanza di uno solo di questi requisiti comporta il rigetto dell’istanza.\nIl requisito dell’urgenza è adempiuto quando esiste un’impellente necessità di togliere gravi inconvenienti la cui persistenza, durante lo svolgimento della causa di merito, potrebbe avere per effetto quello di mutare una situazione di fatto non più, o difficilmente ricostruibile a causa ultimata (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, n.4 art. 376). Il pregiudizio considerevole è realizzato qualora dal ritardo a procedere potrebbe derivare all’interessato un danno grave e difficilmente riparabile (Rep. 1988 __________ e riferimenti). Nell’ambito di provvedimenti cautelari l’onere dell’art. 8 CC vale per analogia: spetta quindi all’appellante rendere verosimile l’urgenza, il notevole pregiudizio e la prospettiva di buon esito insito nella causa di merito.\n3. Il Pretore ha respinto l’istanza cautelare ritenendo che l’intenzione dell’istante di riparare il tetto dell’immobile esistente sul suo fondo non era sufficiente per ritenere adempiuti i requisiti dell’urgenza e del danno considerevole. In particolare la casa è disabitata - così che non vi sono gravi inconvenienti da togliere con impellente necessità - né vi è rischio di grave pregiudizio. Il primo giudice ha quindi rinunciato a verificare la parvenza di fondamento dell’azione di merito\nL’appellante critica tali apprezzamenti e fa valere che i presupposti dell’urgenza e del notevole pregiudizio sarebbero al contrario resi sufficientemente verosimili dalla notifica dei lavori dell’ing. __________ del 19 maggio 1994 trasmessa al Municipio di _______ (doc. __________). Secondo tale scritto “il tetto è in uno stato fatiscente tale che il rinvio della sua sistemazione provocherebbe una accelerazione del degrado di tutta la costruzione”. Il rischio di un crollo del tetto sarebbe del resto tutt’altro che remoto (appello pag. 4 in fondo); infine il fumus boni iuris sarebbe comprovato dai doc. da __________ a __________, attestanti l’esistenza di servitù pubbliche di passo con automezzi a carico dei mappali di proprietà dei convenuti.\n4. Risulta dagli atti che l’istante ha intrapreso i passi necessari per la ristrutturazione dello stabile posto sul fondo di sua proprietà. Il 19 maggio 1994 egli ha inoltrato notifica di lavori per opere di “sistemazione e riparazione tetto” al Municipio di _______ (doc. __________), il quale ha approvato l’esecuzione dei medesimi, rilasciando al proprietario la licenza edilizia il 31 maggio 1994 (doc. __________). La stessa non è stata impugnata dai convenuti (verbale discussione finale del 13 ottobre 1994). Ora, se la richiesta di costruzione induce alla conclusione che interventi sanatori al tetto siano effettivamente necessari, essa non è nondimeno sufficiente per giustificare, di per sé, l’adozione di provvedimenti cautelari, come sostiene l’appellante.\nAnzitutto il testo della “notifica dei lavori” su cui l’istante fonda la sua richiesta (doc. __________), oltre che emanare dal progettista dell’istante stesso, è vago e generico. Dal documento si evince bensì che “l’immobile è in precarie condizioni” e che “il tetto è in uno stato fatiscente tale che il rinvio della sua sistemazione provocherebbe una accelerazione del degrado di tutta la costruzione”, ma non che i lavori siano urgenti al punto da non poter attendere l’esito di una procedura meramente sommaria come quella della causa in corso. Per di più, nell’istanza cautelare del 2 dicembre 1993, ritirata in concomitanza con l’inoltro di quella in esame, l’appellante nemmeno aveva accennato all’urgenza del progettato intervento, limitandosi a postulare l’immediato sgombero dei noti cancelli a tutela del suo preteso diritto di passo. Scopo dell’istanza sembra essere, in altri termini, non tanto di rimediare senza indugio a un danno imminente, quanto di poter utilizzare liberamente già in pendenza di causa la strada sui fondi nr. ____________________, senza attendere il giudizio sull’azione possessoria. Tant’è che nell’istanza l’appellante non pretende che dopo l’introduzione della causa (16 giugno 1994) la situazione del tetto sia peggiorata al punto da rendere indispensabile un intervento d’urgenza. Al contrario, stando ai convenuti, la costruzione si troverebbe nelle medesime condizioni ormai “da tempi molto remoti” (osservazioni scritte del 30 giugno 1994 allegate al verbale di udienza di medesima data, pag. 4, pt. 3), circostanza non contestata da __________. Anche il fatto - infine - che l’edificio sia attualmente disabitato non rende verosimile l’urgenza del provvedimento postulato."}