{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1994-13_1995-08-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17201&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=96&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6e485cb537fd46e459c4c5dcd44d66f8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1994.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.08.1995 11.1994.13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.08.1995 11.1994.13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.08.1995 11.1994.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:22:24", "Checksum": "473b45ebc5be65a57482376c15632588", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.08.1995 11.1994.13\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n17 agosto 1995\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nGalfetti, vicecancelliera |\nsedente per statuire nella causa n. __________/93/G (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3, promossa con istanza del 2 dicembre 1993 da\n|\n|\n__________ (già patrocinato dall’avv. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________ __________, (entrambi patrocinati dall’ avv. __________)\n|\ne ora sull’istanza di adozione di provvedimenti cautelari del 17 giugno 1994 inoltrata dall’istante;\nesaminati gli atti,\nposti a giudizio i seguenti\npunti di questione:\n1. Se deve essere accolto l’appello del __________ 1994 presentate da __________ contro il decreto cautelare emesso il 22 novembre 1994 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nritenuto\nin fatto:\nA. __________ è proprietario, dal 27 settembre 1993, della particella n. __________RFD di _______, che confina con la n.__________ di proprietà della __________, di cui amministratore unico è __________. Quest’ultimo è proprietario della contigua particella n. __________RFD di __________. L’accesso alla proprietà __________i, costituito da una strada che passa sui fondi __________e ________________è attualmente precluso da due cancelli, chiusi a chiave, posti sui fondi di proprietà __________ e __________.\nA carico del fondo n. __________sono iscritte le seguenti servitù:\n- onere passo pubblico pedonale a favore Comune _______ e\n- onere passo per automezzi - servizio confinanti, esercizio e carico ova - a favore Comune _______\nOltre che dal medesimo diritto di passo pubblico pedonale a carico della particella n. __________9, il fondo n. __________è gravato da un “onere di passo per automezzi, a favore Comune _______”.\nB. Intenzionato a ristrutturare lo stabile posto sul suo fondo __________ ha promosso il 2 dicembre 1993 un’azione possessoria contro la __________ e __________, chiedendo che fosse fatto ordine ai convenuti - sotto comminatoria dell’art. 292 CP- di cessare ogni turbativa (anche futura) in relazione all’esercizio delle citate servitù di passo pedonale e con automezzi. In via cautelare egli ha instato perchè i convenuti provvedessero - sempre sotto comminatoria penale - all’immediato sgombero dei cancelli posti al confine tra i fondi n. __________e __________, rispettivamente tra i fondi n. __________e __________.\nC. All’udienza per la discussione del 27 gennaio 1994 i convenuti si sono opposti sia all’azione di merito che alla richiesta cautelare. Il 17 giugno 1994 __________ ha ritirato l’istanza di provvedimenti cautelari (stralciata dai ruoli il 10 agosto successivo), inoltrandone una nuova di medesima data. Invariate le richieste, in aggiunta a quanto esposto nella precedente, con la nuova istanza __________ i ha fatto valere di avere nel frattempo ottenuto la licenza edilizia per la riparazione del tetto dell’immobile di sua proprietà (doc. L). Gli interventi rivestirebbero carattere di urgenza, il tetto trovandosi in condizioni del tutto precarie e il ritardo a procedere provocando l’accelerazione del degrado dell’intero edificio.\nIl 30 giugno 1994 ha avuto luogo il contraddittorio sull’istanza cautelare, cui i convenuti si sono nuovamente opposti. Le prove offerte in tale sede dall’istante sono state respinte dal Pretore il 9 agosto 1994.\nNella discussione finale sulla cautelare del 13 ottobre 1994 le parti si sono confermate nelle precedenti tesi e domande.\nD. Con decreto del 22 novembre 1994 il Pretore ha respinto l’istanza di provvedimenti cautelari e ha posto la tassa di giustizia di fr. 350.– e le spese a carico dell’istante, condannato a rifondere ai convenuti fr. 500.– per ripetibili. Egli ha negato sia l’urgenza del provvedimento che il rischio del danno considerevole nel ritardo a procedere, l’intenzione manifestata dall’istante di ristrutturare l’immobile, del resto ancora disabitato, non essendo sufficiente per ritenere adempiuti i citati requisiti.\nE. Insorto contro il predetto decreto con un appello del __________ 1994 __________ postula - previa concessione dell’effetto sospensivo - la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la sua istanza cautelare.\nNelle osservazioni del 3 gennaio 1995 i convenuti propongono la reiezione dell’appello e la conferma del decreto impugnato.\nCon scritto del 30 maggio 1995 lo studio legale dell’avv. __________ ha comunicato a questa Camera di non più patrocinare l’istante.\nConsiderato\nin diritto:\n1. L’appellante propone di richiamare gli atti relativi a due cause presentate in Pretura (inc. n. __________/93/G Pretura di Lugano, Sezione 3 e inc. n. __________/94 RO Pretura di Lugano, Sezione 6). La richiesta è inammissibile, ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, giusta il quale in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuove prove."}