L’attore, benchè soccombente nella lite, può essere posto anch’egli al beneficio dell’assistenza giudiziaria: la questione del foro relativo all’art. 157 CC era suscettibile in effetti, a un esame meramente sommario, di lasciare intravedere qualche possibilità di buon esito. La resistenza all’appello non appariva quindi, a priori, destituita di qualunque prospettiva favorevole. Per questi motivi, pronuncia: 1. L’appello è accolto e il decreto impugnato è così riformato: “1. La petizione è respinta in ordine per incompetenza territoriale del giudice adito. 2. 3. 5. Invariati. 4. Stralciato”. 2.