Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell’attore, che si è costituito in giudizio a Locarno e che si è opposto al gravame. Il diritto alle ripetibili renderebbe di per sé privo d’interesse il beneficio del gratuito patrocinio chiesto dall’appellante. Dato nondimeno che le ripetibili appaiono già sin d’ora di difficile - se non impossibile - incasso, è opportuno conferire all’appellante l’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio del rispettivo avvocato (art. 155 segg. CPC). L’attore, benchè soccombente nella lite, può essere posto anch’egli al beneficio dell’assistenza giudiziaria: