Festschrift Hegnauer, pag. 411). Il genitore che vuole ottenere la modifica della sentenza di divorzio sulla base dell’art. 157 CC durante la minore età della prole non può invece prevalersi del foro alternativo e deve in ogni caso promuovere l’azione al foro ordinario, ossia al foro della parte convenuta (Hegnauer, in ZVW 1981 pag. 140). L’azione intentata dal padre a Locarno deve pertanto essere dichiarata irricevibile per carenza di competenza del giudice adito. Dato quanto precede l’appello dev’essere accolto e il decreto impugnato modificato di conseguenza. 5. Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv.