104 II 104 II 291 consid. 3). Parte della dottrina auspica invero che l’azione di modifica del contributo alimentare a favore del figlio ai sensi dell’art. 157 CC possa essere proposta sia al domicilio dell’attore che a quello del convenuto, sulla base dei combinati art. 279 cpv. 2 e 286 cpv. 2 CC, quando l’azione sia avviata dal figlio (Hinderling/Steck, op. cit. pag. 530, nota 26 con riferimenti dottrinali; Stettler, op. cit. pag. 386; Reusser, Die Geltungmachung des Unterhaltsanspruches des Scheidungskindes - eine unorthodoxe Meinung, in: Festschrift Hegnauer, pag. 411).