Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Kindesrechts, 4a edizione, Berna 1994, n. 22.02, pag. 155). Orbene in queste circostanze ci si potrebbe chiedere se l’azione come tale sia ricevibile, dato che nell’ambito della modifica di una sentenza di divorzio giusta l’art. 157 CC le parti nel processo risultano essere gli ex coniugi e l’autorità tutelare, il figlio potendo semmai avere la legittimazione attiva, ma non quella passiva (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 67 ad art. 157). La questione non merita una particolare disamina, il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città non potendosi comunque occupare della causa per carenza di competenza territoriale.