L’art. 157 CC stabilisce che una sentenza di divorzio può essere modificata in merito alle relazioni tra genitore e figli nel caso di mutate circostanze “per causa di matrimonio, partenza o morte di uno dei genitori, o per altri motivi”. Tale principio è applicabile anche per l’adeguamento di un contributo che un genitore versa, dopo il divorzio, per il mantenimento di un figlio non soggetto alla sua autorità parentale (DTF 104 II 239 consid. 3). 3. In concreto __________ ha promosso causa contro la figlia __________ per ottenere la soppressione del contributo a lei dovuto.