In caso di divorzio dei genitori il contributo per il mantenimento del figlio è stabilito alla stregua di una conseguenza accessoria dal giudice che pronuncia lo scioglimento del matrimonio (art. 156 cpv. 2 CC). Il genitore che intende ottenere la riduzione o la soppressione del contributo alimentare per il figlio deve valersi quindi dell’art. 157 CC e far modificare la sentenza di divorzio. L’art. 157 CC stabilisce che una sentenza di divorzio può essere modificata in merito alle relazioni tra genitore e figli nel caso di mutate circostanze “per causa di matrimonio, partenza o morte di uno dei genitori, o per altri motivi”.