2 CC è quello di favorire il figlio nel caso in cui questi proponga azione giudiziaria, mentre il padre non si può prevalere del foro del suo domicilio. 2. I genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e di formazione (art. 276 cpv.1 CC). L’obbligo di mantenimento dura, di principio, fino alla maggiore età del figlio. In caso di divorzio dei genitori il contributo per il mantenimento del figlio è stabilito alla stregua di una conseguenza accessoria dal giudice che pronuncia lo scioglimento del matrimonio (art. 156 cpv.