{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1994-11_1995-09-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17200&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=73&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f9c1458e4ce1de5fa197cfd85a184054"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1994.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.09.1995 11.1994.11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.09.1995 11.1994.11"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.09.1995 11.1994.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:22:21", "Checksum": "4b8cb1084c170e3600e0452ae38aac72", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.09.1995 11.1994.11\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3. In concreto __________ ha promosso causa contro la figlia __________ per ottenere la soppressione del contributo a lei dovuto. La sua azione mirava quindi alla modifica del dispositivo n. 4 della sentenza di divorzio del __________ 1989 emessa dal Pretore del Distretto di Vallemaggia e riformato dalla I Camera civile del Tribunale di appello il 7 marzo 1990 (I CCA __________/89). La causa si fonda, come correttamente rilevato dall’attore, sull’art. 157 CC e non sull’art. 279 CC (DTF 120 II 177; Sandoz, Le point sur le droit de la famille, in SJZ 91 [1995] pag. 113; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Kindesrechts, 4a edizione, Berna 1994, n. 22.02, pag. 155). Orbene in queste circostanze ci si potrebbe chiedere se l’azione come tale sia ricevibile, dato che nell’ambito della modifica di una sentenza di divorzio giusta l’art. 157 CC le parti nel processo risultano essere gli ex coniugi e l’autorità tutelare, il figlio potendo semmai avere la legittimazione attiva, ma non quella passiva (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 67 ad art. 157). La questione non merita una particolare disamina, il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città non potendosi comunque occupare della causa per carenza di competenza territoriale.\n4. Secondo la dottrina e la giurisprudenza il foro dell’azione di modifica della sentenza di divorzio è quello del domicilio della parte convenuta (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 530; Deschenaux/\nTercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4a ed., Berna 1995, pag. 172n. 853 e 880; Stettler, Le droit de la filiation, in: TDPS, vol.II1, pag. 386; Hegnauer/ Breitschmid, Grundriss des Eherechts, Berna 1993, pag. 111, n. 12.08; DTF 104 II 104 II 291 consid. 3). Parte della dottrina auspica invero che l’azione di modifica del contributo alimentare a favore del figlio ai sensi dell’art. 157 CC possa essere proposta sia al domicilio dell’attore che a quello del convenuto, sulla base dei combinati art. 279 cpv. 2 e 286 cpv. 2 CC, quando l’azione sia avviata dal figlio (Hinderling/Steck, op. cit. pag. 530, nota 26 con riferimenti dottrinali; Stettler, op. cit. pag. 386; Reusser, Die Geltungmachung des Unterhaltsanspruches des Scheidungskindes - eine unorthodoxe Meinung, in: Festschrift Hegnauer, pag. 411). Il genitore che vuole ottenere la modifica della sentenza di divorzio sulla base dell’art. 157 CC durante la minore età della prole non può invece prevalersi del foro alternativo e deve in ogni caso promuovere l’azione al foro ordinario, ossia al foro della parte convenuta (Hegnauer, in ZVW 1981 pag. 140). L’azione intentata dal padre a Locarno deve pertanto essere dichiarata irricevibile per carenza di competenza del giudice adito.\nDato quanto precede l’appello dev’essere accolto e il decreto impugnato modificato di conseguenza.\n5. Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell’attore, che si è costituito in giudizio a Locarno e che si è opposto al gravame. Il diritto alle ripetibili renderebbe di per sé privo d’interesse il beneficio del gratuito patrocinio chiesto dall’appellante. Dato nondimeno che le ripetibili appaiono già sin d’ora di difficile - se non impossibile - incasso, è opportuno conferire all’appellante l’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio del rispettivo avvocato (art. 155 segg. CPC). L’attore, benchè soccombente nella lite, può essere posto anch’egli al beneficio dell’assistenza giudiziaria: la questione del foro relativo all’art. 157 CC era suscettibile in effetti, a un esame meramente sommario, di lasciare intravedere qualche possibilità di buon esito. La resistenza all’appello non appariva quindi, a priori, destituita di qualunque prospettiva favorevole.\nPer questi motivi,\npronuncia:\n1. L’appello è accolto e il decreto impugnato è così riformato:\n“1. La petizione è respinta in ordine per incompetenza territoriale del giudice adito.\n2. 3. 5. Invariati.\n4. Stralciato”.\n2. A __________ è concesso il beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.\n3. A __________ è concesso il beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.\n4. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 100.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 150.–\nsono posti a carico di __________ e per lui, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili di appello.\n5. Intimazione a:\n- avv. __________\n- avv. __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d’appello\nLa presidente La segretaria"}