{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1994-11_1995-09-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17200&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=73&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f9c1458e4ce1de5fa197cfd85a184054"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1994.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.09.1995 11.1994.11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.09.1995 11.1994.11"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.09.1995 11.1994.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:22:21", "Checksum": "4b8cb1084c170e3600e0452ae38aac72", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.09.1995 11.1994.11\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nGalfetti, vicecancelliera |\nsedente per statuire nella causa n. __________ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione del 19 maggio 1994 da\n|\n|\n__________ (patrocinato dall’avv. __________)\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________, __________ (rappresentata dalla madre __________, patrocinata dall’avv. __________);\n|\ne ora sul decreto dell’11 novembre 1994 con cui il Pretore ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta;\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione:\n1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 29 novembre 1994 presentata da __________ contro il decreto emesso l’11 novembre 1994 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;\n2. Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata da __________ contestualmente all’appello;\n3. Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata il 10 gennaio 1995 da __________;\n4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto:\nA. Dal matrimonio di __________ (1945) e __________ (1944) è nata il __________ 1979 la figlia __________. Al momento del divorzio dei genitori, pronunciato il __________ 1989 dal Pretore del Distretto di Vallemaggia, la figlia è stata affidata alla madre, titolare dell’autorità parentale, mentre il marito è stato tenuto a partecipare al suo mantenimento con il versamento di un contributo alimentare scalare secondo le modalità stabilite dalla I Camera civile del Tribunale di appello con sentenza del 7 marzo 1990 (inc. N. __________/89). __________ vive attualmente a Locarno, mentre __________ e la __________ vivono a __________ (ZH).\nB. In data 19 maggio 1994 __________ ha avviato presso la Pretura della giurisdizione di Locarno-Città un’azione di modifica della sentenza di divorzio, chiedendo in via cautelare e nel merito la soppressione del contributo alimentare a favore della figlia __________. Con risposta del 16 agosto 1994 __________, rappresentata dalla madre, ha preliminarmente eccepito l’incompetenza del Pretore adito, e nel merito si è opposta alla domanda del genitore.\nAll’udienza dell’8 novembre 1994, indetta per l’accertamento preliminare della competenza, la convenuta ha mantenuto la sua eccezione, alla quale si è opposto l’attore. Con decreto dell’11 novembre 1994 il Pretore ha respinto l’eccezione, affermando la sua competenza.\nC. Contro il decreto appena citato __________ a è insorta con un appello del 29 novembre 1994 volto a ottenere la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito. Contestualmente all’appello __________ ha postulato il beneficio dell’assistenza giudiziaria.\nNelle sue osservazioni del 10 gennaio 1995 __________ chiede la reiezione dell’appello della figlia e il beneficio dell’assistenza giudiziaria.\nD. Con decreto del 6 settembre 1995 il Pretore ha concesso, d’ufficio, effetto sospensivo al gravame.\nConsiderando\nin diritto:\n1. Il Pretore ha accertato la sua competenza poiché l’art. 279 cpv. 2 CC, che stabilisce per le azioni di mantenimento la competenza alternativa del giudice del domicilio dell’attore o del convenuto, si applica per analogia anche alle azioni di modifica del contributo alimentare proposte dal genitore debitore di alimenti contro il figlio. L’appellante contesta tale analogia, facendo valere che lo scopo dell’alternatività dei fori di cui all’art. 279 cpv. 2 CC è quello di favorire il figlio nel caso in cui questi proponga azione giudiziaria, mentre il padre non si può prevalere del foro del suo domicilio.\n2. I genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e di formazione (art. 276 cpv.1 CC). L’obbligo di mantenimento dura, di principio, fino alla maggiore età del figlio. In caso di divorzio dei genitori il contributo per il mantenimento del figlio è stabilito alla stregua di una conseguenza accessoria dal giudice che pronuncia lo scioglimento del matrimonio (art. 156 cpv. 2 CC). Il genitore che intende ottenere la riduzione o la soppressione del contributo alimentare per il figlio deve valersi quindi dell’art. 157 CC e far modificare la sentenza di divorzio. L’art. 157 CC stabilisce che una sentenza di divorzio può essere modificata in merito alle relazioni tra genitore e figli nel caso di mutate circostanze “per causa di matrimonio, partenza o morte di uno dei genitori, o per altri motivi”. Tale principio è applicabile anche per l’adeguamento di un contributo che un genitore versa, dopo il divorzio, per il mantenimento di un figlio non soggetto alla sua autorità parentale (DTF 104 II 239 consid. 3)."}