Entrambe le parti hanno postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Ritenuto che l’appello presentava possibilità di esito favorevole e che è verosimilmente impossibile incassare le ripetibili, la domanda dell’appellante può essere accolta. L’attore, benché soccombente nella lite, può essere posto anch’egli al beneficio dell’assistenza giudiziaria, la resistenza all’appello non apparendo a prima vista destituita di prospettive favorevoli. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria pronuncia: I. L’appello è accolto e la sentenza impugnata è così modificata: