, n. 10 ad art. 148), esistono i giusti motivi per prescindere da un riparto strettamente numerico delle spese (art. 148 cpv. 2 CPC) e per porre le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. In questa sede la moglie risulta vincente sul principio del divorzio, ciò che giustifica di porre a carico del marito la totalità degli oneri processuali, con l’obbligo di rifondere all’appellante un’adeguata indennità per ripetibili. Entrambe le parti hanno postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria.