b) La pronuncia del divorzio non mette soltanto fine all’unione personale dei coniugi, ma comporta anche lo scioglimento dell’unione che essi formavano sul piano economico. Nella fattispecie le parti hanno postulato unicamente lo scioglimento del vincolo senza avanzare pretese di natura patrimoniale, di modo che si può ragionevolmente ritenere liquidata ogni loro pretesa. 8. Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Visto l’esito dell’appello, si giustifica di riformare anche il pronunciato sulle spese di prima sede.