Del resto già nel 1988 la moglie aveva iniziato una procedura di divorzio a Zurigo, poi abbandonata, mentre, come si è visto in precedenza, i coniugi non hanno più nessun contatto dal 1989. In queste condizioni non è ragionevolmente esigibile da loro la continuazione dell’unione coniugale, ragione per cui in accoglimento dell’appello dev’essere pronunciato il divorzio (art. 142 cpv. 1 CC). b) La pronuncia del divorzio non mette soltanto fine all’unione personale dei coniugi, ma comporta anche lo scioglimento dell’unione che essi formavano sul piano economico.