L’attore ha addotto l’esistenza di una palese turbativa delle relazioni personali e l’irragionevolezza della continuazione dell’unione coniugale. La moglie, nel memoriale conclusivo del 17 giungo 1994, ha aderito alla domanda. Ora benché l’acquiescenza della convenuta è, di principio, senza effetti, poiché spetta al giudice la verifica d’ufficio dei fatti addotti a sostegno della domanda di divorzio (Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n. 903 e 904 pag. 182), la domanda merita accoglimento. Nella fattispecie, ancorché la causa non è stata particolarmente istruita su questo punto, non vi possono essere dubbi in merito alla turbativa delle relazioni coniugali.