Per l’art. 124 n. 2 CC il coniuge può domandare la nullità del matrimonio quando sia stato indotto al matrimonio da errore su qualità dell’altro coniuge, così importanti da non potersi ragionevolmente esigere che in mancanza di quelle sopporti l’unione coniugale. Affinché l’errore possa essere ammesso è necessario che l’assenza delle qualità essenziali sia così importante da rendere insoffribile la vita coniugale (DTF 95 II 212-213 consid. 5; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n. 329 pag. 75). Questa azione è soggetta a un termine di perenzione di sei mesi dal giorno in cui l’avente diritto ha scoperto la causa della nullità e in ogni caso in cinque anni dalla celebrazione del matrimonio.