non si può concludere per la mancanza di volontà della convenuta di fondare una vera unione coniugale. Ne discende che l’appello, su questo punto dev’essere accolto e il giudizio impugnato riformato di conseguenza. 6. L’appellato ha postulato, in via subordinata, l’annullamento del matrimonio poiché al momento della celebrazione egli non era a conoscenza del cambiamento di sesso attuato dalla moglie. Per l’art. 124 n. 2 CC il coniuge può domandare la nullità del matrimonio quando sia stato indotto al matrimonio da errore su qualità dell’altro coniuge, così importanti da non potersi ragionevolmente esigere che in mancanza di quelle sopporti l’unione coniugale.