Nella valutazione complessiva occorre infine tenere conto dell’interesse che la moglie aveva ad acquistare la nazionalità svizzera (RVJ 1985 pag. 112). Pronunciata la nullità, la moglie conserva lo stato acquisito nel matrimonio solo se era in buona fede al momento della celebrazione (art. 134 cpv. 1 CC). La prova circa l’esistenza di motivi di nullità incombe all’attore (Götz, Berner Kommentar, 3a edizione, n. 7 ad art. 121 CC). 4. Nella fattispecie non si può dire, quanto meno a prima vista, che il marito abbia dimostrato un interesse dell’appellante ad acquistare la nazionalità svizzera.