2. Per il previgente art. 120 n. 4 CC il matrimonio è nullo se la donna non intende creare l’unione coniugale, ma vuole eludere le disposizioni in materia di naturalizzazione. Questa norma, benché abrogata con l’entrata in vigore della modificazione del 23 marzo 1990 della legge federale sull’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (RU 1990 pag. 1042), rimane valida per i matrimoni contratti anteriormente al 1°gennaio 1992 (art. 8 cpv. 4 tit. fin. CC; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4a edizione, Berna 1995, pag. 74 n. 318 e pag. 96 n. 449), ciò che è il caso nella fattispecie.