{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-05-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1994-10_1996-05-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17199&nX40_KEY=4933409&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "49847c34312ffa7130398f59de87c684"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1994.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.05.1996 11.1994.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.05.1996 11.1994.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.05.1996 11.1994.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:15:59", "Checksum": "f46bfb42747375e34a195b852048fec0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.05.1996 11.1994.10\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n6. L’appellato ha postulato, in via subordinata, l’annullamento del matrimonio poiché al momento della celebrazione egli non era a conoscenza del cambiamento di sesso attuato dalla moglie. Per l’art. 124 n. 2 CC il coniuge può domandare la nullità del matrimonio quando sia stato indotto al matrimonio da errore su qualità dell’altro coniuge, così importanti da non potersi ragionevolmente esigere che in mancanza di quelle sopporti l’unione coniugale. Affinché l’errore possa essere ammesso è necessario che l’assenza delle qualità essenziali sia così importante da rendere insoffribile la vita coniugale (DTF 95 II 212-213 consid. 5; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n. 329 pag. 75). Questa azione è soggetta a un termine di perenzione di sei mesi dal giorno in cui l’avente diritto ha scoperto la causa della nullità e in ogni caso in cinque anni dalla celebrazione del matrimonio. Nel caso concreto il marito non ha indicato il momento in cui egli è venuto a conoscenza della transessualità della moglie, limitandosi a indicare che la convenuta gli aveva confidato questo suo stato, mentre la teste __________, alla quale l’attore ha rivelato tale circostanza, non è stata in grado di ricordarsi se siffatta comunicazione è avvenuta prima o dopo il matrimonio. Ne segue che il marito non ha dimostrato di aver scoperto la transessualità della moglie dopo il matrimonio, di modo che il vincolo non può essere annullato. Del resto secondo quanto risulta dagli atti, il marito non appariva dispiaciuto della vita matrimoniale, anche se a volte si lamentava (deposizione __________), mentre dopo la partenza della moglie all’estero, egli ha sperato per lungo tempo in un ritorno, restando spesso deluso (__________). Si può quindi legittimamente dubitare del fatto che la transessualità della moglie, foss’anche stata scoperta dopo la celebrazione del matrimonio, rendesse al marito insopportabile la vita coniugale. Si aggiunga che non essendo dato di sapere se la convenuta abbia ingannato dolosamente il marito sulla sua vera natura (l’attore neppure vi accenna) non è prospettabile un annullamento del matrimonio sulla base dell’art. 125 n. 1 CC.\n7. a) Resta da determinare se il matrimonio possa essere sciolto per divorzio. L’attore ha addotto l’esistenza di una palese turbativa delle relazioni personali e l’irragionevolezza della continuazione dell’unione coniugale. La moglie, nel memoriale conclusivo del 17 giungo 1994, ha aderito alla domanda. Ora benché l’acquiescenza della convenuta è, di principio, senza effetti, poiché spetta al giudice la verifica d’ufficio dei fatti addotti a sostegno della domanda di divorzio (Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n. 903 e 904 pag. 182), la domanda merita accoglimento. Nella fattispecie, ancorché la causa non è stata particolarmente istruita su questo punto, non vi possono essere dubbi in merito alla turbativa delle relazioni coniugali. La situazione personale delle parti e le circostanze successive al matrimonio (cfr. consid. 4) permettono di intravedere senza dubbio un’irrimediabile rottura delle relazioni personali. Del resto già nel 1988 la moglie aveva iniziato una procedura di divorzio a Zurigo, poi abbandonata, mentre, come si è visto in precedenza, i coniugi non hanno più nessun contatto dal 1989. In queste condizioni non è ragionevolmente esigibile da loro la continuazione dell’unione coniugale, ragione per cui in accoglimento dell’appello dev’essere pronunciato il divorzio (art. 142 cpv. 1 CC).\nb) La pronuncia del divorzio non mette soltanto fine all’unione personale dei coniugi, ma comporta anche lo scioglimento dell’unione che essi formavano sul piano economico. Nella fattispecie le parti hanno postulato unicamente lo scioglimento del vincolo senza avanzare pretese di natura patrimoniale, di modo che si può ragionevolmente ritenere liquidata ogni loro pretesa.\n8. Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Visto l’esito dell’appello, si giustifica di riformare anche il pronunciato sulle spese di prima sede. __________ si vede accogliere la domanda di divorzio proposta solo in via subordinata, ciò che costituisce una soccombenza - più o meno importante - sull’azione principale (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 35 ad art. 148). Tenuto conto che l’acquiescenza di __________ alla domanda di divorzio costituisce anch’essa una soccombenza (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 148), esistono i giusti motivi per prescindere da un riparto strettamente numerico delle spese (art. 148 cpv. 2 CPC) e per porre le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.\nIn questa sede la moglie risulta vincente sul principio del divorzio, ciò che giustifica di porre a carico del marito la totalità degli oneri processuali, con l’obbligo di rifondere all’appellante un’adeguata indennità per ripetibili. Entrambe le parti hanno postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Ritenuto che l’appello presentava possibilità di esito favorevole e che è verosimilmente impossibile incassare le ripetibili, la domanda dell’appellante può essere accolta. L’attore, benché soccombente nella lite, può essere posto anch’egli al beneficio dell’assistenza giudiziaria, la resistenza all’appello non apparendo a prima vista destituita di prospettive favorevoli.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria\npronuncia:\nI. L’appello è accolto e la sentenza impugnata è così modificata:\n“1. La petizione è accolta ed è pronunciato lo scioglimento per divorzio del matrimonio contratto il __________ 1986 a __________ (Caracas) da __________ e __________ o.\n2. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1’500.– sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.”"}