{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-05-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1994-10_1996-05-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17199&nX40_KEY=4933409&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "49847c34312ffa7130398f59de87c684"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1994.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.05.1996 11.1994.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.05.1996 11.1994.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.05.1996 11.1994.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:15:59", "Checksum": "f46bfb42747375e34a195b852048fec0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.05.1996 11.1994.10\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\na) Ora, è vero che la vita comune è stata breve e che dopo il matrimonio la moglie ha ripreso un’esistenza indipendente, ma ciò non permette ancora di concludere per l’assenza della volontà di costituire un’unione coniugale. Dal fascicolo processuale non risulta che quando la moglie è rientrata da San Gallo i coniugi avessero un domicilio coniugale, di modo che il fatto di non essere andata a vivere con il marito presso la suocera non significa, ancora, l’assenza della volontà di fondare un’unione coniugale. Del resto la suocera ha riferito che l’appellante ha sollecitato il marito ad appigionare una casa da adibire dimora coniugale (deposizione __________), mentre lo stesso attore ha ammesso di aver ricevuto dalla moglie un contributo di fr. 7’000.– per la riattazione dell’abitazione reperita a __________ (petizione pag. 3). Che queste manifestazioni celassero altre intenzioni è fors’anche possibile, ma l’attore non ha reso verosimile che la convenuta lo ha illuso senza in realtà avere l’intenzione di di vivere con lui. Certo, per finire la moglie non ha seguito il marito a __________, ma dagli atti non si evince il motivo di tale diniego, risultando unicamente che a partire da una indeterminata data la moglie si è trasferita nella Svizzera interna per ragioni professionali. L’istruttoria ha permesso inoltre di appurare che allorquando la moglie si è trasferita a Zurigo i contatti tra i coniugi si sono limitati, dopo assenze di alcuni mesi, a qualche saltuario fine settimana (deposizione __________). Non di meno, accertati i rientri della moglie in Ticino (cfr. anche doc. F), il fascicolo processuale non contiene elementi per appurare dove la moglie pernottasse in quei momenti, né consta che l’attore abbia offerto alla moglie di restare presso di lui, ragione per cui non è possibile concludere con qualche certezza che la moglie si rifiutasse di reintegrare il domicilio coniugale. Si aggiunga che, tenuto conto della distanza, il marito non poteva ragionevolmente pretendere che essa rientrasse da oltre Gottardo tutti i fine settimana. Che poi la moglie si disinteressasse del marito non è stato provato con sufficiente chiarezza. Dagli atti emerge anzi che quando tornava in Ticino essa gli portava sempre un regalo (deposizione __________) e che in ogni caso gli versava anche denaro (petizione pag. 3). Che questi regali servissero per “tenere calmo” il marito è possibile, ma ciò non è sufficiente per denotare l’assenza di volontà di formare una vera e propria unione coniugale. Va rilevato infine che al tentativo di conciliazione del 28 settembre 1990 il marito ha dichiarato che i coniugi sono rimasti assieme per un anno e mezzo complessivi, e ciò in parziale contraddizione con le risultanze dell’istruttoria. Quanto alle affermazioni rese dell’appellante all’udienza del 29 aprile 1992, esse non possono essere prese a fondamento del giudizio poiché il dibattimento finale è stato annullato, il 6 aprile 1993, da questa Camera (inc. n. ____________________/92, consid. 4). In definitiva nella fattispecie gli indizi evocati dal marito a sostegno della sua tesi lasciano perplessi, ma non bastano per desumere che la moglie non intendesse fondare un’unione coniugale. Ciò posto, pur tenendo contro della brevità della convivenza e dell’assenza di relazioni intime, che seppur non contestata appare per lo meno dubbia visto il genere di vita condotto dalla moglie, nel dubbio e in assenza di prove univoche, che spettava all’attore portare (consid. 3 in fine), non si può concludere per la mancanza di volontà della convenuta di fondare una vera unione coniugale. Ne discende che l’appello, su questo punto dev’essere accolto e il giudizio impugnato riformato di conseguenza."}