{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-05-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1994-10_1996-05-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17199&nX40_KEY=4933409&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "49847c34312ffa7130398f59de87c684"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1994.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.05.1996 11.1994.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.05.1996 11.1994.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.05.1996 11.1994.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:15:59", "Checksum": "f46bfb42747375e34a195b852048fec0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.05.1996 11.1994.10\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3. La dottrina e la giurisprudenza ammettono che i coniugi possono allontanarsi per certi aspetti dalla concezione legale del matrimonio (rinunciando alle relazioni intime, ai figli o alla dimora coniugale), ma essi non possono negare il contenuto del matrimonio nella sua totalità celebrandolo unicamente per raggiungere (indirettamente) uno degli effetti legati alla sua conclusione, in particolare perché la moglie acquisisca la nazionalità svizzera (I CCA sentenza del 28 marzo 1991 in re C. di B./ T. E T.; RVJ 1985 pag. 112; Deschenaux/Tercier, Le mariage et le divorce, 3a edizione, n. 260-261 pag. 58). Non basta il fatto però che una donna straniera abbia sposato un cittadino svizzero nell’intento di acquisire la cittadinanza: occorre altresì che l’unione coniugale non sia stata voluta e costituita, che, in altre parole, l’acquisto della cittadinanza sia stato l’unico scopo delle nozze (DTF 98 II 6 consid. 1b; Rep. 1985 pag. 84; Keller, Lehrbuch des Eherechts, Berna 1973, pag. 176). Indizi concludenti che suffragano la mancata volontà di costituire una vera unione coniugale durevole possono essere, sempre secondo la giurisprudenza, il fatto che la vita comune è stata di breve durata e che dopo il matrimonio la moglie ha ripreso un’esistenza indipendente, come pure altre circostanze anteriori concomitanti e posteriori al matrimonio (DTF 98 II 7 consid. 2c). Nella valutazione complessiva occorre infine tenere conto dell’interesse che la moglie aveva ad acquistare la nazionalità svizzera (RVJ 1985 pag. 112). Pronunciata la nullità, la moglie conserva lo stato acquisito nel matrimonio solo se era in buona fede al momento della celebrazione (art. 134 cpv. 1 CC). La prova circa l’esistenza di motivi di nullità incombe all’attore (Götz, Berner Kommentar, 3a edizione, n. 7 ad art. 121 CC).\n4. Nella fattispecie non si può dire, quanto meno a prima vista, che il marito abbia dimostrato un interesse dell’appellante ad acquistare la nazionalità svizzera. Dal fascicolo processuale si evince che i coniugi si sono conosciuti a Milano, ove la convenuta lavorava, ma non risulta quale fosse lo statuto giuridico della moglie in Italia, in particolare in relazione al suo permesso di soggiorno. Che essa avesse già lavorato in Svizzera come artista di locali notturni o che intendesse contrarre matrimonio solo per poterlo fare non risulta.\n5. Resta da valutare la reale volontà della convenuta di fondare una vera e propria unione coniugale. In concreto, dopo il matrimonio celebrato in Venezuela nel mese di dicembre 1986, il marito, rientrato immediatamente in Svizzera, è stato raggiunto due mesi dopo dalla moglie. I coniugi hanno in un primo tempo convissuto due mesi nella casa della madre del marito, successivamente la moglie si è recata a San Gallo, ove è rimasta un mese, per lavorare in un locale notturno. Al rientro in Ticino i coniugi non hanno più coabitato poiché la moglie ha preso in locazione un appartamento a Paradiso. Dagli atti non risulta quanto tempo essa è rimasta a Paradiso, e neppure è stato indicato quando la convenuta ha lasciato il Ticino per trasferirsi a Zurigo per ragioni di lavoro."}