{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-05-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1994-10_1996-05-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17199&nX40_KEY=4933409&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "49847c34312ffa7130398f59de87c684"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1994.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.05.1996 11.1994.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.05.1996 11.1994.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.05.1996 11.1994.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:15:59", "Checksum": "f46bfb42747375e34a195b852048fec0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.05.1996 11.1994.10\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nG.\nBernasconi, vicepresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per statuire nella causa ____ DSA (azione di nullità di matrimonio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 7 novembre 1990 da\n|\n|\n____________________ (patrocinato dall’avv. __________)\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________ (patrocinata dall’avv. __________);\n|\nesaminati gli atti\nposti i seguenti\npunti di questione:\n1. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 28 novembre 1994 da __________ r contro la sentenza emanata il 7 novembre 1994 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;\n2. Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da __________ con l’appello;\n3. Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da __________ il 12 dicembre 1994;\n4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto:\nA. __________ (1958) e __________ (1958), di nazionalità venezuelana, si sono sposati il __________ 1986 a __________ (Caracas). I coniugi non hanno figli. Il marito, di professione casaro, dopo aver avuto in passato problemi di tossicodipendenza è attualmente al beneficio di una rendita AI, mentre la moglie, che prima del matrimonio ha cambiato sesso, lavora come artista presso locali notturni.\nB. Il 27 aprile 1990 __________ ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 28 settembre successivo. Il 7 novembre 1990 egli ha promosso un’azione di nullità del matrimonio, subordinatamente di annullamento di matrimonio e in via ancor più subordinata di divorzio. Ha addotto che la moglie avrebbe contratto matrimonio solamente per eludere le norme sulla naturalizzazione, senza intenzione di voler fondare una vera unione coniugale. L’attore ha inoltre sostenuto che il matrimonio non sarebbe stato consumato e che al momento della celebrazione egli ignorava che la moglie aveva cambiato sesso. Non avendo presentato l’allegato di risposta, la convenuta è rimasta preclusa. Esperita l’istruttoria, al dibattimento finale del 29 aprile 1992 il marito ha ribadito le sue domande e argomentazioni, mentre la moglie ha aderito solo alla richiesta subordinata di scioglimento del matrimonio per divorzio. Con sentenza del 17 agosto 1992 il Pretore ha accolto la petizione e ha dichiarato nullo il matrimonio in applicazione dell’art. 120 n. 4 vCC. Il 6 aprile 1993 la prima Camera civile, adita dalla moglie con appello del 17 settembre 1992, ha annullato la sentenza impugnata e il dibattimento finale del 29 aprile 1992, rinviando la causa al Pretore affinché diffidasse la convenuta a munirsi di un patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un avvocato d’ufficio, e indicesse un nuovo dibattimento finale.\nC. Dopo la nomina dell’avv. __________ quale difensore d’ufficio di __________, il 17 giugno 1994 quest’ultima ha presentato un memoriale conclusivo nel quale si è opposta alla richieste di nullità, rispettivamente di annullamento del matrimonio, ma ha aderito alla domanda subordinata di divorzio. Al dibattimento finale del 13 luglio 1994 le parti hanno riaffermato le rispettive domande.\nD. Statuendo il 7 novembre 1994, il Pretore ha dichiarato nullo il matrimonio e ha revocato alla convenuta la cittadinanza svizzera. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1’500.–, sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all’attore l’importo di fr. 2’000.– per ripetibili.\nE. __________ è insorta contro la predetta sentenza con un appello del 28 novembre 1994 in cui chiede che, in riforma del querelato giudizio, sia pronunciato il divorzio. L’appellante ha presentato in stessa data istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni del 12 dicembre 1994 __________ propone, previa concessione dell’assistenza giudiziaria, la reiezione del gravame.\nConsiderando\nin diritto:\n1. Il Pretore, accertato l’interesse della convenuta ad acquisire la cittadinanza svizzera, ha accolto la domanda di nullità del matrimonio in base l’art. 120 n. 4 vCC, non avendo avuto la moglie la reale volontà di costituire una vera unione coniugale. Egli ha inoltre ritenuto incontestati la mancanza di rapporti intimi tra i coniugi e la transessualità della convenuta.\nL’appellante contesta di non aver mai inteso creare un’unione coniugale, adducendo che l’istruttoria non ha permesso di accertare la volontà di contrarre il matrimonio con il solo scopo di eludere le disposizioni in materia di naturalizzazione. Essa ricorda che per un certo periodo i coniugi hanno convissuto e che pur esercitando lei un’attività lavorativa oltre Gottardo per più di tre anni essi sono stati in contatto, tant’è ch’essa aveva anche sollecitato il marito ad appigionare una casa a __________ da adibire ad abitazione coniugale. La convenuta censura inoltre il fatto che il primo giudice abbia fondato il giudizio sulle affermazioni da lei fornite al dibattimento finale del 29 aprile 1992, poi annullato da questa Camera, e fa valere che la richiesta di nullità relativa di cui all’art. 124 n. 2 CC, fondata sulla sua transessualità, è in ogni caso prescritta.\n2. Per il previgente art. 120 n. 4 CC il matrimonio è nullo se la donna non intende creare l’unione coniugale, ma vuole eludere le disposizioni in materia di naturalizzazione. Questa norma, benché abrogata con l’entrata in vigore della modificazione del 23 marzo 1990 della legge federale sull’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (RU 1990 pag. 1042), rimane valida per i matrimoni contratti anteriormente al 1°gennaio 1992 (art. 8 cpv. 4 tit. fin. CC; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4a edizione, Berna 1995, pag. 74 n. 318 e pag. 96 n. 449), ciò che è il caso nella fattispecie."}