933.–, che in regime di assistenza giudiziaria non devono superare il 10% dell'onorario (art. 6 cpv. 1 del citato regolamento), principio che va rispettato anche nella fattispecie. Considerato il tasso dell'IVA all'8%, l'indennità di patrocinio va fissata così in fr. 5600.– arrotondati. CV 1 risulta a sua volta indigente, i suoi soli redditi consistendo nella citata rendita LAINF di circa fr. 1700.– mensili, mentre il contributo alimentare di € 180.– mensili spetta al figlio. Invitata a esprimersi per scritto sui provvedimenti cautelari chiesti da IS 1 e sul merito dell'istanza, essa ha dovuto far capo a un legale.