La procedura con cui è chiesto il rientro di un minorenne è gratuita (art. 26 cpv. 2 della citata Convenzione dell'Aia, art. 14 LF-RMA). In esito all'attuale sentenza non si prelevano dunque spese processuali. Né la Svizzera né la Spagna avendo formulato riserve all'art. 26 cpv. 3 della menzionata Convenzione, non è possibile nemmeno assegnare ripetibili alla parte vittoriosa (sentenza del Tribunale federale 5A_119/2011 del 29 marzo 2011, consid. 8.3). La richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'istante va accolta. Da un lato l'indigenza di IS 1 appare verosimile (doc. Q e R), seppure la Spagna non sembri avergli conferito analogo beneficio per il procedimento in patria (doc.