Egli non invoca tuttavia alcun fatto nuovo che giustifichi la domanda, salvo esprimere “il timore che la madre, avendo compreso solo dopo l'udienza la portata e la gravità del suo gesto, non accetti di sottoporsi a un eventuale giudizio di rimpatrio, attuando un'ulteriore sottrazione di minore durante l'attesa della sentenza o dopo la sua prolazione”. Se così fosse, nondimeno, il deposito dei documenti andrebbe ordinato sistematicamente a tutti i genitori che, portato il figlio in Svizzera, fossero confrontati a una richiesta di rientro.