Tale comminatoria però non va applicata in maniera sistematica e indiscriminata, ma solo ove sussistano indizi per presumere che l'ordine del giudice sarà ignorato (RtiD I-1998 pag. 160 consid. 4). Nulla induce a supporre nella fattispecie che la convenuta abbia a disattendere il giudizio di questa Camera, senza dimenticare che l'art. 292 CP potrà ancora essere comminato in sede esecutiva (art. 343 cpv. 1 lett. a CPC). IS 1 insta altresì perché sia ordinato alla polizia cantonale di aiutarlo a ottenere la consegna del figlio ai fini del rientro.