Per quel che è delle spese legate al ritorno, qualora non fosse in grado di provvedere la convenuta potrà rivolgersi all'autorità di esecuzione giusta l'art. 12 cpv. 1 LF-RMA (che nel Ticino è l'autorità di vigilanza sulle tutele: art. 10 cpv. 3 del regolamento d'applicazione della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele: RL 4.1.2.2.1), cui incombe di attuare le decisioni della Camera sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori. La mancanza di mezzi da parte del genitore rapitore o la modesta cerchia di suoi conoscenti nello Stato di partenza non è un motivo, in ogni modo, per disattendere gli obblighi derivanti dalla Convenzione.