Non basta che quel genitore si opponga a tornare nello Stato richiedente. È necessario – per esempio – che manchi la garanzia di un'accoglienza sicura e finanziariamente sopportabile o che il genitore istante non possa manifestamente assumere l'affidamento del minore o non possa ottenerlo in via giudiziale, mentre l'altro genitore è quello che esercita in via primaria il diritto di custodia. Imporre al genitore rapitore di rientrare nel paese di partenza in frangenti del genere per attendere la decisione giudiziaria che gli conferisca l'autorità parentale e gli permetta di ritrasferirsi – questa volta legittimamente – in Svizzera con il figlio costituirebbe un vano formalismo.