Sussistono ulteriori casi in cui, valutate tutte le circostanze, non si può ragionevolmente pretendere che il genitore rapitore si prenda cura del figlio nello Stato in cui ha vissuto immediatamente prima del trasferimento. Si tratta però di situazioni d'emergenza in cui non si può oggettivamente esigere da lui un ritorno nel paese dell'ultima dimora abituale del figlio per attendervi la disciplina definitiva dell'autorità parentale. Non basta che quel genitore si opponga a tornare nello Stato richiedente.