a LF-RMA), se il genitore rapitore, tenuto conto di tutte le circostanze, non sia in grado di prendersi cura del minore nello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del rapimento, o ciò non possa ragionevolmente essere preteso da lui (art. 5 lett. b LF-RMA), e se il collocamento presso terzi non risponda manifestamente all'interesse del minore (art. 5 lett. c LF-RMA). I tre presupposti sono cumulativi (sentenza del Tribunale federale 5A_583/2009 del 10 novembre 2009, loc.