Appurato un illecito trasferimento all'estero (nell'accezione dell'art. 1 lett. a della Convenzione), lo Stato richiesto ordina il ritorno immediato del minore, a meno che l'istante “non esercitasse di fatto il diritto di custodia all'epoca del trasferimento” oppure avesse approvato o ratificato il trasferimento (art. 13 cpv. 1 lett. a della Convenzione). Siffatta eventualità è già stata scartata e al proposito non giova ripetersi. Lo Stato richiesto può rifiutare il rientro, inoltre, qualora vi sia “grave pericolo che il ritorno esponga il minore a un pericolo fisico o psichico, ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile” (art. 13 cpv. 1 lett. b della Convenzione).