Non si disconosce che per essere considerato “illecito” il trasferimento di un minorenne deve ledere non solo un diritto di custodia, ma un diritto di custodia “esercitato di fatto” (art. 3 cpv. 1 lett. b). Al proposito non bisogna mostrarsi però troppo severi. Intanto tale requisito è presunto ove il detentore del diritto di custodia (secondo l'art. 5 della Convenzione) promuova un'istanza di ritorno, la mancanza di una custodia effettiva ravvisandosi soltanto ove appaia manifesto che il titolare non si occupava del figlio, rinunciando a tale diritto (DTF 133 III 699 consid. 2.2.1). Nella fattispecie poi IS 1 risulta avere sempre visitato il figlio anche dopo la separazione da CV 1 (doc.