Doveva ottenere l'assenso di IS 1 e, di fronte a un presumibile rifiuto, rivolgersi al giudice. Agendo di sua sola iniziativa, essa ha trasferito illecitamente il figlio all'estero (nel senso dell'art. 3 cpv. 1 lett. a della nota Convenzione). La convenuta fa valere che l'istante sapeva delle sue intenzioni fin dall'11 maggio 2011 (sopra, lett. C), ma non pretende che le abbia approvate. Anzi, tre giorni dopo quell'11 maggio 2011 IS 1 aveva già sporto denuncia alla Guardia Civil. 6. Non si disconosce che per essere considerato “illecito” il trasferimento di un minorenne deve ledere non solo un diritto di custodia, ma un diritto di custodia “esercitato di fatto” (art. 3 cpv.