E l'autorità parentale comprende – tra l'altro (art. 154 cpv. 2 del Codice civile spagnolo) – la facoltà di tenere il figlio con sé (tenerlos en su compañía), ovvero di determinarne la residenza. È vero che su questo punto la situazione giuridica non è del tutto chiara. Secondo il parere del giudice spagnolo membro della rete internazionale dei giudici della Conferenza dell'Aia (sulla cui vincolatività non v'è unità di dottrina: DTF 133 III 697 in fondo), agli atti, l'autorità parentale rimane congiunta anche se i genitori si separano; è solo esercitata singolarmente dal genitore con cui il figlio vive (doc. L, primo foglio).