Se i genitori vivono separati, l'autorità parentale è esercitata dal genitore con cui vive il figlio. Tuttavia il giudice può, su fondata richiesta dell'altro genitore, accordare nell'interesse del figlio l'autorità parentale al richiedente perché la eserciti congiuntamente con l'altro genitore o distribuire tra padre e madre le funzioni inerenti al relativo esercizio (cpv. 5). Nel caso in esame le parti si sono separate – come detto – il 29 gennaio 2010 e dopo di allora il figlio è vissuto con la madre, che da quel momento ha esercitato l'autorità parentale (art. 156 cpv. 5 prima frase del Codice civile spagnolo). E l'autorità parentale comprende – tra l'altro (art. 154 cpv.