Sono validi gli atti compiuti da uno di loro conformemente all'uso sociale e alle circostanze o in situazione di urgente necessità (cpv. 1). In caso di disaccordo ognuno dei genitori può rivolgersi al giudice, il quale, dopo averli sentiti ambedue e avere sentito il figlio se questi ha sufficiente giudizio e in ogni caso se ha compiuto 12 anni, attribuisce la facoltà di decidere al padre o alla madre senza ulteriore ricorso (cpv. 2). Se i genitori vivono separati, l'autorità parentale è esercitata dal genitore con cui vive il figlio.