La liceità o l'illiceità dell'avvenuto trasferimento dipende così, in concreto, dalla legge spagnola (luogo di dimora abituale del figlio immediatamente prima della partenza) e non dalla legge svizzera, come insiste nel dare per scontato la convenuta (DTF 133 III 696 consid. 2.1). 5. Secondo l'art. 156 del Codice civile spagnolo l'autorità parentale (patria potestad) è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori o da uno solo con l'assenso espresso o tacito dell'altro. Sono validi gli atti compiuti da uno di loro conformemente all'uso sociale e alle circostanze o in situazione di urgente necessità (cpv.