Anzi, nella convenzione omologata il 24 marzo 2011 dal Tribunale di prima istanza n. 3 di __________ essa medesima aveva indicato il proprio domicilio in “calle __________, n° __________” a __________ __________ __________ (doc. I). Nulla induce a supporre del resto che quell'indirizzo fosse fittizio, tanto meno ove si pensi che di lì CV 1 risulta avere materialmente traslocato in Svizzera (doc. O). Fino al momento in cui è stato portato a __________ (nel maggio del 2011), di conseguenza, PI 1 aveva il centro della vita e delle sue relazioni in Spagna.