La “dimora abituale” cui si riferisce la norma è una nozione autonoma del trattato: identifica il centro effettivo della vita del minorenne e delle sue relazioni. Tale luogo può risultare tanto dalla durata della residenza e dai legami che ne derivano, quanto dalla durata prevista della dimora e dall'integrazione che ci si attende. Un soggiorno di sei mesi crea – per principio – una dimora abituale, ma la dimora può anche divenire abituale subito dopo il cambiamento del luogo di soggiorno se è destinata a essere duratura e a sostituire il precedente centro della vita e delle relazioni.