a), oltre che “a far rispettare di fatto” negli altri Stati contraenti i diritti di custodia e di visita vigenti in ciascuno di essi (art. 1 lett. b). Il trasferimento o il mancato ritorno di un minore è considerato “illecito” quando avviene in violazione di un diritto di custodia attribuito “dal diritto dello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno” (art. 3 cpv. 1 lett. a) e tale diritto era esercitato di fatto a quel momento “o lo sarebbe stato se non fossero occorsi tali avvenimenti” (art. 3 cpv. 1 lett. b). La “dimora abituale” cui si riferisce la norma è una nozione autonoma del trattato: