Non si scorge tuttavia l'utilità del richiamo, l'interessata avendo già potuto far valere tutte le sue ragioni a due riprese (risposta e duplica) dinanzi a questa Camera. CV 1 postula altresì l'escussione di due testimoni (un'assistente sociale e una psicoterapeuta), le quali avrebbero suggerito di ridimensionare il diritto di visita paterno. Sta di fatto che sulla disciplina delle relazioni personali tra padre e figlio non deve statuire questa Camera, la quale è abilitata unicamente a emettere – dandosi il caso – misure di protezione per la durata della causa (art. 6 cpv. 1 LF-RMA).