2 in fine LF-RMA). 2. Il tribunale adito con una domanda di ritorno avvia preliminarmente una procedura di conciliazione o una mediazione allo scopo di ottenere la consegna volontaria del minore o di facilitare una soluzione amichevole del contenzioso, a meno che non vi abbia già provveduto l'autorità centrale (art. 8 cpv. 1 LF-RMA). Ciò non risultando essere avvenuto nel caso in esame, questa Camera ha disposto essa medesima un tentativo di conciliazione per opera di un mediatore, che l'11 maggio 2012 ha accertato – come detto (lett. F) – l'impossibilità di conciliare le parti. Al figlio è stato designato così un curatore di rappresentanza (art. 9 cpv. 3 LF-RMA).