In Svizzera l'art. 4 LF-RMA prevede che investita di una richiesta di rientro sia anzitutto l'autorità centrale della Confederazione, ovvero l'Ufficio federale di giustizia (art. 1 cpv. 1 LF-RMA), il quale “può avviare una procedura di conciliazione o una mediazione allo scopo di ottenere la consegna volontaria del minore o facilitare una soluzione in via amichevole”. Se il tentativo fallisce, competente per statuire sul ritorno come giurisdizione unica è il tribunale superiore del Cantone nel quale il minore dimora al momento in cui è presentata la domanda (art. 7 cpv. 1 LF-RMA). La procedura applicabile è quella sommaria (art. 8 cpv. 2 in fine LF-RMA). 2.