F. Con decreto cautelare del 12 aprile 2012 questa Camera ha respinto le richieste provvisionali di IS 1, sia perché la convenuta non risultava in grado di finanziare le trasferte del figlio tra la Svizzera e la Spagna, onde l'impossibilità di attuare il diritto di visita così come previsto nella convenzione omologata il 24 marzo 2011 dal Tribunale di prima istanza n. 3 di __________, sia perché nessun indizio concreto suffragava l'ipotesi che CV 1 potesse lasciare la Svizzera, onde la sproporzione del postulato obbligo inteso al deposito giudiziale dei documenti di legittimazione del figlio.