B. Il 10 marzo 2011 IS 1 e CV 1 hanno sottoscritto un accordo in cui, formalizzata la fine della loro relazione, hanno convenuto che la custodia (guarda y custodia) del figlio sarebbe toccata alla madre, mentre l'autorità parentale (patria potestad) sarebbe stata esercitata congiuntamente, “come dispone l'art. 156 del Codice civile [spagnolo]”, di modo che tutte le decisioni riguardanti “direttamente o indirettamente” il minorenne sarebbero state discusse e prese insieme dai genitori, nell'interesse e per il bene del figlio (clausola n. 1). Il diritto di visita del padre è stato regolato nel seguente modo (clausola n. 2): – fino al 3° compleanno del figlio: