{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-07-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2012-5_2012-07-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111458&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cf1bda8161320af9a447a3d4a9619ba2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2012.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.07.2012 10.2012.5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.07.2012 10.2012.5"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.07.2012 10.2012.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapimento internazionale di minori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:48", "Checksum": "829809efa927629cd1d460a9e2523ca1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.07.2012 10.2012.5\nRegesto:\nRapimento internazionale di minori\n\n\nl'istante ha presentato a questa Camera una nuova domanda di provvedimenti cautelari, chiedendo una volta ancora che CV 1 sia tenuta a consegnare al Tribunale d'appello tutti i documenti di legittimazione del figlio, oltre ai propri. Egli non invoca tuttavia alcun fatto nuovo che giustifichi la domanda, salvo esprimere “il timore che la madre, avendo compreso solo dopo l'udienza la portata e la gravità del suo gesto, non accetti di sottoporsi a un eventuale giudizio di rimpatrio, attuando un'ulteriore sottrazione di minore durante l'attesa della sentenza o dopo la sua prolazione”. Se così fosse, nondimeno, il deposito dei documenti andrebbe ordinato sistematicamente a tutti i genitori che, portato il figlio in Svizzera, fossero confrontati a una richiesta di rientro. Come questa Camera ha già spiegato più volte, invece, il deposito cautelare di documenti d'identità è una misura assicurativa ammissibile ove appaia opportuna, idonea e proporzionata al caso specifico (DTF 135 III 574). Dove potrebbe riparare fuori della Svizzera CV 1, cittadina svizzera nata a __________ con residenza presso la madre a __________, l'istante non dice. Fa notare che la convenuta è anche cittadina serba, ma non pretende ch'essa abbia parenti dai quali potrebbe recarsi in Serbia (con il rischio di essere ricercata anche in quel Paese, la Serbia avendo ratificato a sua volta la Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori). Insistere per l'emanazione di provvedimenti cautelari senza concreti elementi oggettivi a sostegno è un esercizio infruttuoso.\n10. La procedura con cui è chiesto il rientro di un minorenne è gratuita (art. 26 cpv. 2 della citata Convenzione dell'Aia, art. 14 LF-RMA). In esito all'attuale sentenza non si prelevano dunque spese processuali. Né la Svizzera né la Spagna avendo formulato riserve all'art. 26 cpv. 3 della menzionata Convenzione, non è possibile nemmeno assegnare ripetibili alla parte vittoriosa (sentenza del Tribunale federale 5A_119/2011 del 29 marzo 2011, consid. 8.3).\nLa richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'istante va accolta. Da un lato l'indigenza di IS 1 appare verosimile (doc. Q e R), seppure la Spagna non sembri avergli conferito analogo beneficio per il procedimento in patria (doc. FF), dall'altra l'istanza di ritorno non poteva certo dirsi sprovvista di esito favorevole. Per quel che è dell'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio, quest'ultima espone un onorario di fr. 4700.– e spese per fr. 933.– (cancelleria, fotocopie, postali e telefoniche). L'ammontare dell'onorario, corrispondente a poco più di 26 ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), può dirsi legittimo. La stesura dell'istanza (14 pagine) e della replica (8 pagine accluse al verbale d'udienza) giustificano le 11 ore di lavoro esposte, cui si aggiungono 3 ore di udienza. La ricerca della copiosa documentazione necessaria, le oltre 20 lettere (per posta elettronica) all'avvocato del cliente in Spagna e all'autorità centrale svizzera, come pure un colloquio di 2 ore con il cliente medesimo sostanziano inoltre il dispendio delle altre 12 ore. Non possono essere approvate per contro le spese di fr. 933.–, che in regime di assistenza giudiziaria non devono superare il 10% dell'onorario (art. 6 cpv. 1 del citato regolamento), principio che va rispettato anche nella fattispecie. Considerato il tasso dell'IVA all'8%, l'indennità di patrocinio va fissata così in fr. 5600.– arrotondati.\nCV 1 risulta a sua volta indigente, i suoi soli redditi consistendo nella citata rendita LAINF di circa fr. 1700.– mensili, mentre il contributo alimentare di € 180.– mensili spetta al figlio. Invitata a esprimersi per scritto sui provvedimenti cautelari chiesti da IS 1 e sul merito dell'istanza, essa ha dovuto far capo a un legale. Anche la convenuta va ammessa di conseguenza al beneficio del gratuito patrocinio. Ora, in mancanza di una nota professionale (che incombeva al rappresentante produrre: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3), occorre procedere per apprezzamento. In concreto il legale ha redatto le osservazioni alle richieste cautelari (5 pagine) e al merito dell'istanza (4 pagine), ha partecipato all'udienza, ha verosimilmente tenuto qualche colloquio con la cliente e scritto qualche lettera, almeno per procurarsi la documentazione agli atti. Tenuto conto di ciò, un avvocato ragionevolmente speditivo non avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile mandato più di una decina d'ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio va fissata dunque in fr. 2200.– arrotondati.\nLa nota professionale emessa dalla curatrice del figlio comprende un onorario di fr. 1635.– (pari sostanzialmente a 9 ore di lavoro) e spese per fr. 73.–, esenti da IVA. Si tratta di una retribuzione adeguata e ragionevole per rapporto all'opera svolta. Va quindi approvata in fr. 1708.–. Infine va approvata la nota professionale dell'interprete __________ (art. 30 cpv. 1 LTG), la quale ha presenziato all'udienza, traducendo dall'italiano allo spagnolo e viceversa. Il compenso di fr. 210.– è conforme alla tariffa fissata per 5 ore di lavoro dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 3569 del 12 luglio 2005. La nota professionale della mediatrice chiamata a tentare la conciliazione delle parti sarà tassata con decisione separata."}