{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-07-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2012-5_2012-07-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111458&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cf1bda8161320af9a447a3d4a9619ba2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2012.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.07.2012 10.2012.5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.07.2012 10.2012.5"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.07.2012 10.2012.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapimento internazionale di minori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:48", "Checksum": "829809efa927629cd1d460a9e2523ca1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.07.2012 10.2012.5\nRegesto:\nRapimento internazionale di minori\n\n\nb) Si riconosce che – come detto – un genitore non può essere tenuto a tornare nel Paese di partenza se rischia una pena detentiva che gli impedirebbe di accudire al figlio (il principio non è tuttavia è assoluto: sentenza del Tribunale federale 5A_583/2009, consid. 4.3.3 in fine; FamPra.ch 10/2009 pag. 797). E nella fattispecie CV 1 è sotto inchiesta a __________ per l'avvenuto trasferimento di PI 1 in Svizzera. Ma a parte il fatto che ciò non fa necessariamente presumere l'irrogazione di una pena privativa della libertà, l'istante ha reso sufficientemente verosimile che qualora la convenuta riportasse il figlio in Spagna la Procuratrice pubblica incaricata chiederà alla Corte di __________ l'archiviazione del procedimento (doc. GG), come chiederà al Tribunale di prima istanza n. 3 di __________ la revoca della multa inflitta a CV 1 (doc. FF). Nemmeno sotto questo profilo il rientro a __________ appare dunque esporre il figlio a un grave pericolo fisico o psichico, ovvero metterlo altrimenti in una situazione intollerabile.\nc) Obietta la convenuta di non avere i mezzi per tornare in Spagna, dove da oltre un anno non ha più contatti con nessuno, senza dimenticare che il figlio non parla lo spagnolo e che, come cittadino svizzero domiciliato in Svizzera, PI 1 non può essere tenuto a espatriare. Le ultime due argomentazioni sono prive di consistenza. Che il figlio non parli lo spagnolo non è vero, la curatrice del bambino avendo accertato il contrario (lettera del 18 giugno 2012 a questa Camera). Che un minorenne svizzero non possa essere tenuto a lasciare la Svizzera è un convincimento erroneo alla luce di quanto prevede la nota Convenzione dell'Aia, la quale non impedisce che – dandosene i requisiti – anche un minorenne avente la cittadinanza dello Stato richiesto può essere fatto rientrare nello Stato richiedente. Per quel che è delle spese legate al ritorno, qualora non fosse in grado di provvedere la convenuta potrà rivolgersi all'autorità di esecuzione giusta l'art. 12 cpv. 1 LF-RMA (che nel Ticino è l'autorità di vigilanza sulle tutele: art. 10 cpv. 3 del regolamento d'applicazione della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele: RL 4.1.2.2.1), cui incombe di attuare le decisioni della Camera sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori. La mancanza di mezzi da parte del genitore rapitore o la modesta cerchia di suoi conoscenti nello Stato di partenza non è un motivo, in ogni modo, per disattendere gli obblighi derivanti dalla Convenzione.\n8. Tutto ponderato, in definitiva non si scorgono estremi per rifiutare il ritorno di PI 1 a __________. Piuttosto occorre tenere conto del fatto che in quel luogo il minorenne non ha più un alloggio e che nelle circostanze descritte il termine di un mese generalmente fissato in caso di rientro (v. sentenza del Tribunale federale 5A_583/2009 del 10 novembre 2009, dispositivo n. 1) va adeguatamente protratto, CV 1 dovendo ritrovare un'abitazione per sé e il figlio. Proprio per tale motivo l'Autorità di vigilanza sulle tutele va incaricata di assistere la convenuta, accertando ch'essa ritrovi a __________ una sistemazione idonea, il ritorno del figlio non dovendo avvenire in condizioni di precarietà. L'istante chiede, da parte sua, che l'ordine alla convenuta sia impartito con l'ingiunzione dell'art. 292 CP. Tale comminatoria però non va applicata in maniera sistematica e indiscriminata, ma solo ove sussistano indizi per presumere che l'ordine del giudice sarà ignorato (RtiD I-1998 pag. 160 consid. 4). Nulla induce a supporre nella fattispecie che la convenuta abbia a disattendere il giudizio di questa Camera, senza dimenticare che l'art. 292 CP potrà ancora essere comminato in sede esecutiva (art. 343 cpv. 1 lett. a CPC). IS 1 insta altresì perché sia ordinato alla polizia cantonale di aiutarlo a ottenere la consegna del figlio ai fini del rientro. Si tratta una volta ancora di una misura d'esecuzione prematura, l'ipotesi che la convenuta non intenda portare lei stessa il figlio in Spagna riconducendosi a mera speculazione. Dovesse verificarsi un'evenienza del genere, IS 1 potrà sempre chiedere a questa Camera l'emanazione di provvedimenti precisi e puntuali che dovessero rivelarsi necessari per eseguire la sentenza.\n9. Dopo la chiusura del dibattimento finale, il 25 giugno 2012,"}